IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto, in particolare, l'art. 32, comma 2,  che  prevede  che,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite
le modalita' di pubblicazione  nei  siti  informatici  degli  atti  e
provvedimenti  di  amministrazioni  ed  enti   pubblici   concernenti
procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci; 
  Vista la legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  recante  «Rinnovo  della
legge n. 5 agosto 1981, n.  416,  recante  disciplina  delle  imprese
editrici e provvidenze per l'editoria», e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1989,
n. 90, recante «Approvazione dei modelli degli estratti  di  bilancio
che gli enti pubblici devono  compilare  e  pubblicare  sui  giornali
quotidiani e periodici, ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  n.  25
febbraio 1987, n. 67»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare, gli articoli 66, 122, 124 e 238; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. prof.  Renato  Brunetta  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia pubblica amministrazione  ed  innovazione  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»; 
  Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale
si e' provveduto alla riorganizzazione del  CNIPA  (Centro  nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha  assunto  la
denominazione di DigitPA; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per le materie di propria competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le  amministrazioni  di  cui
all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale; 
    c) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modificazioni; 
    d) «copia  informatica  di  documento  analogico»:  il  documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto, ai sensi dell'art. 22 del CAD; 
    e) «documento amministrativo informatico»: l'atto  formato  dalle
pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e
i documenti informatici detenuti dalle  stesse,  ai  sensi  dell'art.
23-ter del CAD; 
    f) «profilo di committente»: il sito informatico di cui  all'art.
3, comma 35, del Codice dei contratti; 
    g) «siti informatici»: i siti istituzionali di cui agli  articoli
53 e 54 del CAD.